Normative
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ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33‐34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (1).
Note
(1) L'articolo in esame costituisce la sede di alcuni beni e valori costituzionalmente rilevanti che interessano e definiscono il rapporto fra uomo e natura. A questa norma si è spesso richiamata la Corte costituzionale [v. 134] per costituzionalizzare il valore dell'ambiente, da intendersi come bene primario e valore assoluto cui si ricollegano interessi non solo naturalistici e sanitari, ma anche culturali, educativi e ricreativi. La nozione di ambiente consente di qualificare in termini unitari discipline settoriali quali la gestione dei rifiuti, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, la difesa del suolo, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, gli strumenti rivolti alla tutela degli equilibri ecologici quali la valutazione di impatto ambientale o il risarcimento del danno ambientale. In questa accezione la tutela dell'ambiente trova esplicito riferimento nell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il paesaggio identifica il cd. ambiente visibile, vale a dire gli aspetti del rapporto fra uomo e natura che si estrinsecano nella forma del territorio. Infine, i beni culturali, che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale, sono tutti quei beni mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Note
(1) L'articolo in esame costituisce la sede di alcuni beni e valori costituzionalmente rilevanti che interessano e definiscono il rapporto fra uomo e natura. A questa norma si è spesso richiamata la Corte costituzionale [v. 134] per costituzionalizzare il valore dell'ambiente, da intendersi come bene primario e valore assoluto cui si ricollegano interessi non solo naturalistici e sanitari, ma anche culturali, educativi e ricreativi. La nozione di ambiente consente di qualificare in termini unitari discipline settoriali quali la gestione dei rifiuti, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, la difesa del suolo, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, gli strumenti rivolti alla tutela degli equilibri ecologici quali la valutazione di impatto ambientale o il risarcimento del danno ambientale. In questa accezione la tutela dell'ambiente trova esplicito riferimento nell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il paesaggio identifica il cd. ambiente visibile, vale a dire gli aspetti del rapporto fra uomo e natura che si estrinsecano nella forma del territorio. Infine, i beni culturali, che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale, sono tutti quei beni mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo [382] e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
LEGGI
- LEGGE DEL 6 DICEMBRE DEL 1991 - N.394
- LEGGE REGIONALE DEL 1 SETTEMBRE 1993 - N.33
- ISTITUZIONE DELL'ENTE RISERVE NATURALI "FOCE SELE - TANAGRO""
- ISTITUZIONE DELL'ENTE RISERVE NATURALI "MONTI EREMITI-MARZANO"
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA NUMERO 379, DEL 11 GIUGNO 2003
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA NUMERO 3312, DEL 21 NOVEMBRE 2003
